Art. 7
In vigore dal 13 ott 1970
Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo citato e per la durata della sua applicazione.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1970.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. LEUSSINK
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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