Art. 2

In vigore dal 13 ott 1970
1. Affinché siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2, dell'allegato I del citato Accordo, è necessario che i corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nella fase importatore/grossista - o ricondotti a tale fase -, tenuto conto dei coefficienti di adeguamento e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali - coefficienti, spese e tasse previsti per il calcolo del prezzo d'entrata di cui al regolamento n. 23 - restino, per un determinato prodotto, eventualmente equiparato alla categoria di qualità I in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, settimo comma, primo trattino, del regolamento n. 23, uguali o superiori al prezzo di cui all'. 2. Per la deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, se i prezzi comunicati dagli Stati membri alla Commissione comprendono l'incidenza di tali tasse, l'ammontare da dedurre è calcolato dalla Commissione in modo da evitare gli eventuali inconvenienti derivanti dall'incidenza di queste tasse sui prezzi d'entrata, secondo le origini. In questo caso nel calcolo è presa in considerazione una incidenza media corrispondente alla media aritmetica tra l'incidenza minima e l'incidenza massima. Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono determinate, se del caso, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento n. 23. 3. Sono rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati della Comunità presi in considerazione per la rilevazione dei corsi sulla base dei quali è calcolato il prezzo d'entrata di cui al regolamento n. 23.
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