Art. 1

In vigore dal 13 ott 1970
Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regime preferenziale previsto dall' dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna per i seguenti prodotti originari della Spagna: ex 08.02 A : Arance fresche ex 08.02 B : Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma) freschi ; clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi, freschi ex 08.02 C : Limoni freschi.
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