Art. 5

In vigore dal 11 lug 1967
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1967. Per la Commissione Il Presidente Jean REY (1)  In virtù dell'articolo 9 del Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, entrato in vigore il 1o luglio 1967, la Commissione delle Comunità europee esercita i poteri e le competenze devoluti all'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonché alla Commissione della Comunità Economica Europea e alla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nelle condizioni e sotto i controlli previsti dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dal summenzionato Trattato dell'8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee. (2)  GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (3)  GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2463/67.
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