Art. 3

In vigore dal 11 lug 1967
I costi di trasformazione da prendere in considerazione sono i costi praticati nel paese di provenienza o d'origine. Qualora sia impossibile ottenere dati sufficientemente precisi in merito a tali costi, questi possono essere valutati sulla base di elementi che si avvicinino il più possibile alle condizioni predominanti nei paesi in causa.
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