Art. 2
In vigore dal 11 lug 1967
Qualora per i paesi in causa non vi siano offerte per i semi o i frutti oleosi da cui provengono gli oli importati o per i panelli risultanti da tali semi o frutti oleosi, le offerte considerate sono le offerte più favorevoli constatate sul mercato mondiale, calcolate cif Rotterdam e riportate alla fase fob e partenza frontiera del paese di provenienza o d'orìgine.
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