Art. 1

In vigore dal 11 lug 1967
I prezzi degli oli, nonché quello dei semi o frutti oleosi e il valore dei panelli di cui all' del regolamento n. 143/67/CEE, sono determinati in base alle offerte effettive per un prodotto fase fob o partenza frontiera del paese di provenienza o d'origine degli oli in questione. Se tali offerte non si riferiscono alla fase fob o partenza frontiera, si effettuano i necessari adattamenti.
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