Art. 5

Disposizione transitoria

In vigore dal 3 mag 1962
1. Le domande e le notificazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e senza utilizzare i formulari, sono considerate valide ai sensi dell' del presente Regolamento. 2. La Commissione può richiedere che un formulario debitamente compilato le venga presentato nel termine da essa fissato. In tal caso le domande e le notificazioni sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nel termine stabilito e in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1962:27:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo