Art. 1

Legittimazione alla presentazione delle domande e delle notificazioni

In vigore dal 3 mag 1962
1. É autorizzata a presentare una domanda in applicazione dell' o una notificazione in applicazione degli del Regolamento n. 17 ogni impresa che partecipi agli accordi, decisioni o pratiche di cui agli articoli 85 o 86 del Trattato. Se solo alcune delle imprese partecipanti presentano la domanda o la notificazione, esse ne informano le altre imprese interessate. 2. Se le domande e le notificazioni di cui agli par. 1 e par. 2 alinea b, 4 e 5 del Regolamento n. 17 vengono firmate dai rappresentanti di imprese, di persone fisiche o giuridiche o di associazioni, essi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza. 3. In caso di domanda o di notificazione collettiva si raccomanda la designazione di un mandatario comune.
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