Art. 3

Efficacia delle domande e delle notificazioni

In vigore dal 3 mag 1962
La domanda o la notificazione producono i loro effetti dal momento in cui sono ricevute dalla Commissione. Tuttavia, nel caso in cui la domanda o la notificazione siano inviate per plico raccomandato, ha valore la data del timbro postale del luogo di spedizione.
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