Art. 2
Presentazione delle domande e delle notificazioni
In vigore dal 3 mag 1962
1. Le domande e le notificazioni, nonchè i rispettivi allegati, devono essere presentati alla Commissione in sette esemplari.
2. I documenti allegati devono essere presentati nell'originale o in copia. La copia deve essere certificata conforme con l'originale.
3. Le domande e le notificazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. I documenti devono essere presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali, deve allegarsi la traduzione in una delle lingue ufficiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1962:27:oj#art-2