Art. 2

Presentazione delle domande e delle notificazioni

In vigore dal 3 mag 1962
1. Le domande e le notificazioni, nonchè i rispettivi allegati, devono essere presentati alla Commissione in sette esemplari. 2. I documenti allegati devono essere presentati nell'originale o in copia. La copia deve essere certificata conforme con l'originale. 3. Le domande e le notificazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. I documenti devono essere presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali, deve allegarsi la traduzione in una delle lingue ufficiali.
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