Titolo III

Art. 43

Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili

In vigore dal 7 lug 1946
Sono abrogati i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 31 maggio 1916 UMBERTO DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato atta Corte dei conti, addì 9 giugno 1946 Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 283. - FRASCA
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-43

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Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili (Art. 43 Guarentigie della Magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo