Titolo III
Art. 42
Applicazione di magistrati inamovibili
In vigore dal 7 lug 1946
Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di disporre, per esigenza di servizio, l'applicazione, anche senza il loro consenso, di magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello od equiparato a posti vacanti od occupati da magistrati che non prestino effettivo servizio, ed ai quali non sia possibile provvedere diversamente.
Per tali applicazioni che non possono avere durata superiore a sei mesi, e che possono essere rinnovate per eguale periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-42