Titolo III
Art. 41
Promozioni al grado 3
In vigore dal 7 lug 1946
(Promozioni al grado 3°)
L'art. 188 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.
La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-41