Titolo III

Art. 41

Promozioni al grado 3

In vigore dal 7 lug 1946
(Promozioni al grado 3°) L'art. 188 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive. La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura".
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-41

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