Titolo III
Art. 40
Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti
In vigore dal 7 lug 1946
Il secondo comma dell'art. 122 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite".
È soppresso il terzo comma del suddetto art. 122.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-40