Titolo III

Art. 40

Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti

In vigore dal 7 lug 1946
Il secondo comma dell'art. 122 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite". È soppresso il terzo comma del suddetto art. 122.
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Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti (Art. 40 Guarentigie della Magistratura.) — Testo vigente | Portale Normativo