Art. 6
In vigore dal 19 lug 1946
Ai maestri delle scuole di Stato, ai quali sia affidato in orario alternato, a norma delle vigenti disposizioni, l'insegnamento con due turni di tre ore ciascuno in due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, è corrisposta annualmente un'indennità di lire cinquemila lorde.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;557#art-6