Art. 2
In vigore dal 19 lug 1946
Le diarie ed i premi per gli insegnanti delle scuole serali, festive, complementari, estive ed i corsi integrativi per adulti in applicazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, sono stabiliti come appresso:
a) Scuole serali - A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire trenta lorde per un numero di lezioni non superiori a 120.
Inoltre è corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.
b) Scuole complementari - A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiori a 100. Inoltre è corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.
c) Scuole festive - A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiore a 40. Inoltre è corrisposto per ciascun alunno promosso un premio di lire settanta lorde con un massimo di 20 premi.
d) Scuole estive - A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire settanta lorde per un numero di lezioni non superiore a 100.
Inoltre è corrisposto un premio di lire settanta lorde per ciascun alunno promosso con un massimo di 25 premi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;557#art-2