Art. 5
In vigore dal 19 lug 1946
La retribuzione oraria stabilita dal 2° comma dell'art. 27 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, per gli insegnanti di materie speciali nelle scuole elementari, per i quali essa non costituisca retribuzione principale, è fissata in lire dieci lorde comprensiva di ogni altro assegno, indennità o compensi accessori di qualsiasi natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;557#art-5