Art. 6

Art. 6

6 / 9
In vigore dal 19 lug 1946
Ai maestri delle scuole di Stato, ai quali sia affidato in orario alternato, a norma delle vigenti disposizioni, l'insegnamento con due turni di tre ore ciascuno in due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, è corrisposta annualmente un'indennità di lire cinquemila lorde.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;557#art-6