Art. 1

In vigore dal 27 ago 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Al personale della Regia marina impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, spettano, in aggiunta alle ordinarie competenze, speciali indennità e premi da corrispondersi nella misura e con le norme che saranno stabilite dal Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-24;615#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo