Art. 2
In vigore dal 27 ago 1946
In caso di infortunio, occorso durante le operazioni previste dall', sono corrisposte al personale della Regia marina le seguenti indennità in aggiunta alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria:
a) se l'infortunio è mortale: una indennità di lire centomila;
b) se l'infortunio comporta inabilità lavorativa permanente e totale: una indennità di lire centoventicinquemila;
c) se dall'infortunio deriva una incapacità permanente parziale superiore al 10 per cento: una indennità proporzionale a quella prevista dalla precedente lettera b).
Per la determinazione degli aventi diritto di cui alla lettera a) e per il calcolo dell'indennità di cui alla lettera c) saranno applicati i criteri della legge sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Resta ferma la concessione al personale infortunato, o alle famiglie, della pensione privilegiata nei casi in cui essa sia dovuta a norma delle disposizioni vigenti.
A favore dei salariati della Regia marina, ai quali non è liquidata la pensione privilegiata, le normali indennità d'infortunio occorso durante le operazioni previste dall' ad essi dovute, a termini della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono raddoppiate.
Alla liquidazione delle speciali indennità previste dai precedenti comma sarà provveduto a mezzo della gestione speciale attuata ai sensi dei decreti Ministeriali 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940.
I marittimi mercantili di cui all' della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai quali spetta il trattamento economico previsto dal bando n. 11 del 4 novembre 1943, del Comando Supremo, beneficiano delle disposizioni del 1° comma del presente articolo, in quanto le disposizioni stesse risultino più favorevoli di quelle stabilite dall' della citata legge 11 gennaio 1943, n. 47; però anche in tal caso la liquidazione è demandata all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-24;615#art-2