Art. 3

In vigore dal 27 ago 1946
Al personale della Regia marina addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, il quale abbia prestato per almeno tre mesi servizi particolarmente rischiosi, sono estesi, qualora non ne abbiamo già acquisito il diritto per altro titolo, i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra. Con successivo provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di Concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno dettate le norme per l'applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-24;615#art-3

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