Art. 3
In vigore dal 27 ago 1946
Al personale della Regia marina addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, il quale abbia prestato per almeno tre mesi servizi particolarmente rischiosi, sono estesi, qualora non ne abbiamo già acquisito il diritto per altro titolo, i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra.
Con successivo provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di Concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno dettate le norme per l'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-24;615#art-3