Art. 1
1 / 4In vigore dal 27 ago 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Al personale della Regia marina impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, spettano, in aggiunta alle ordinarie competenze, speciali indennità e premi da corrispondersi nella misura e con le norme che saranno stabilite dal Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-24;615#art-1