Statuto della Regione sicilianaTitolo III

Art. 23

In vigore dal 16 feb 2001
Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte del conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-23

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Art. 23 Approvazione dello statuto della Regione siciliana. — Testo vigente | Portale Normativo