Statuto della Regione siciliana›Sez. II
Art. 22
In vigore dal 25 giu 1946
La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione del servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-22