Statuto della Regione siciliana›Titolo III
Art. 24
In vigore dal 25 giu 1946
È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.
Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-24