Art. 22
Statuto della Regione sicilianaSez. II

Art. 22

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In vigore dal 25 giu 1946
La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione del servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-22