Statuto della Regione siciliana›Titolo III
Art. 23
31 / 49In vigore dal 16 feb 2001
Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte del conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.
I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-23