Art. 23
Statuto della Regione sicilianaTitolo III

Art. 23

31 / 49
In vigore dal 16 feb 2001
Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte del conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-23