Art. 6
In vigore dal 1 mag 1943
Il personale, escluso quello specializzato di ruolo, secondo la tabella stabilita dal Ministro per la marina, il materiale e quanto occorra per il funzionamento dell'Istituto, debbono essere forniti dalla Direzione delle costruzioni navali e meccaniche del Regio arsenale di La Spezia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-26;278#art-6