Art. 8
In vigore dal 1 mag 1943
Tutte le spese relative agli esperimenti dell'Istituto alle forniture di apparecchi e simili, graveranno sul capitolo del bilancio del Ministero della marina riguardante le nuove costruzioni di navi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-26;278#art-8