Art. 3
In vigore dal 1 mag 1943
L'Istituto secondo direttive che sono impartite di volta in volta dal Comitato per i progetti delle navi ha il compito di eseguire:
a) studi ed esperienze di architettura navale;
b) studi ed esperienze di carattere tecnologico, chimico e fisico sui materiali impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche;
c) rilievi ed indagini di carattere architettonico, tecnologico, chimico e fisico nei vari, nelle prove in mare e nell'esercizio del naviglio;
d) studi ed esperienze sulla protezione subacquea;
e) prove e rilievi su strutture e su macchinari a terra e a bordo;
f) indagini di carattere generale consentite dai mezzi scientifici a disposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-26;278#art-3