Art. 1

In vigore dal 1 mag 1943
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina e successive modificazioni; Visto il R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 840, sull'ordinamento dei servizi periferici della Regia marina e successive modificazioni; Visto l'art. 16 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina e successive modificazioni; Visto l'art. 16 del regolamento per i servizi degli arsenali, delle basi navali ed altri stabilimenti di lavoro, approvato con R. decreto 23 novembre 1939, n. 1898; Visto l' del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina; Udito il Consiglio superiore di marina; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituito con sede in La Spezia, l'Istituto sperimentale delle costruzioni navali e meccaniche della Regia marina: di esso fanno parte la Vasca per le esperienze di architettura navale e il Laboratorio sperimentale della Regia marina attualmente presso la Direzione delle costruzioni navali e meccaniche del Regio arsenale di La Spezia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-26;278#art-1

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