Art. 4
In vigore dal 23 apr 1943
I sottufficiali e primi avieri che abbiano superato il corso di cui all' saranno trasferiti nella categoria elettromeccanici di bordo con il loro grado e anzianità.
A parità anzianità di grado:
a) se trattasi di militari appartenenti alla stessa categoria verranno iscritti in ruolo seguendo l'ordine di iscrizione nella categoria di appartenenza;
b) se trattasi di militari appartenenti a categorie diverse verrà intercalato un militare per ciascuna categoria secondo l'ordine seguente: 1 marconista, 1 motorista, 1 armiere artificiere, 1 fotografo, 1 montatore, 1 elettricista, 1 automobilista motoscafista, 1 aiutante di sanità.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - ACERBO
Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 24. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-11;160#art-4