Art. 4

In vigore dal 23 apr 1943
I sottufficiali e primi avieri che abbiano superato il corso di cui all' saranno trasferiti nella categoria elettromeccanici di bordo con il loro grado e anzianità. A parità anzianità di grado: a) se trattasi di militari appartenenti alla stessa categoria verranno iscritti in ruolo seguendo l'ordine di iscrizione nella categoria di appartenenza; b) se trattasi di militari appartenenti a categorie diverse verrà intercalato un militare per ciascuna categoria secondo l'ordine seguente: 1 marconista, 1 motorista, 1 armiere artificiere, 1 fotografo, 1 montatore, 1 elettricista, 1 automobilista motoscafista, 1 aiutante di sanità. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - ACERBO Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1943-XXI Atti del Governo, registro 456, foglio 24. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-11;160#art-4

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