Art. 3
In vigore dal 23 apr 1943
Il personale di detta nuova categoria verrà tratto, in conformità di quanto previsto dal R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XV1, n. 744, da appositi reclutamenti di volontari, salvo per quanto riguarda un primo nucleo di sottufficiali e di primi avieri destinati all'inquadramento e all'istruzione del personale volontario.
Tale primo nucleo sarà tratto da sottufficiali e primi avieri appartenenti alle varie categorie del ruolo specialisti che ne facciano domanda e che superino apposito corso di istruzione presso la Scuola specialisti, inteso a completare le nozioni inerenti ai compiti spettanti alla nuova categoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-11;160#art-3