Art. 2
In vigore dal 23 apr 1943
I posti devoluti ai vari gradi della categoria elettromeccanici di bordo sono compresi negli organici complessivi in vigore per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica.
All'uopo il Ministero provvederà, giusta quanto disposto dall'art. 7 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, ad una nuova ripartizione dei posti in organico per il ruolo specialisti dell'Arma, aeronautica, comprendendovi quelli che, in relazione alle esigenze dei servizi, potranno essere devoluti alla categoria elettromeccanici di bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-11;160#art-2