Art. 1

In vigore dal 23 apr 1943
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l' delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, approvato con R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio, 1939-XVII, n. 468, e successive modificazioni; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituito, nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, una nuova categoria denominata «elettromeccanici di bordo», ai componenti della quale è devoluto il compito del mantenimento in efficienza di tutti gli impianti e congegni elettrici di bordo e di tutti gli strumenti elettrici e non elettrici di navigazione e di controllo dei motori. Tale categoria seguirà, nell'ordine di precedenza, la categoria motoristi ed i suoi componenti dovranno contrarre l'obbligo continuativo di volo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-11;160#art-1

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