Art. 1
In vigore dal 23 apr 1943
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l' delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, approvato con R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio, 1939-XVII, n. 468, e successive modificazioni;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituito, nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, una nuova categoria denominata «elettromeccanici di bordo», ai componenti della quale è devoluto il compito del mantenimento in efficienza di tutti gli impianti e congegni elettrici di bordo e di tutti gli strumenti elettrici e non elettrici di navigazione e di controllo dei motori.
Tale categoria seguirà, nell'ordine di precedenza, la categoria motoristi ed i suoi componenti dovranno contrarre l'obbligo continuativo di volo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-11;160#art-1