Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo II

Art. 24

In vigore dal 8 gen 1943
Alla fine dell'esercizio finanziario l'ufficio deve rimettere alla Regia tesoreria l'elenco generale degli ordini di accreditamento con l'indicazione delle somme erogate e delle somme rimaste disponibili su ciascun ordine. Detto elenco, dopo le verifiche di controllo viene restituito dalla Tesoreria con la dichiarazione di concordanza. I dati di questo elenco dovranno avere perfetta rispondenza con le risultanze del mod. E.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 24 Approvazione del regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile. — Testo vigente | Portale Normativo