Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo II

Art. 21

In vigore dal 8 gen 1943
Gli elenchi mod. C riconosciuti regolari, dovranno essere portati a discarico del conto del funzionario e firmati dall'ingegnere capo. Lo stessa procedimento deve adottarsi quando il funzionario effettua la restituzione in contanti. Le registrazioni suindicate devono trovare perfetta rispondenza nel registro generale del movimento dei fondi mod. A e nel registro mod. D, degli ordini di accreditamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-21

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Art. 21 Approvazione del regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile. — Testo vigente | Portale Normativo