Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo II

Art. 16

In vigore dal 8 gen 1943
Nel registro mod. D debbono essere descritti gli accreditamenti ricevuti e i pagamenti disposti e sarà fatto riferimento ai buoni di commutazione ed ai rendiconti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-16

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Art. 16 Approvazione del regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile. — Testo vigente | Portale Normativo