Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo II

Art. 15

In vigore dal 8 gen 1943
Nel giornale di cassa reg. mod. A, devono essere registrati i pagamenti definitivi come segue: a) nella colonna delle riscossioni (colonna 7) tutti i prelevamenti diretti e quelli dei quali l'ingegnere capo ha disposto l'erogazione a favore dei funzionari dipendenti; b) nella colonna dei pagamenti (colonna 8) tutti i pagamenti compresi quelli rendicontati con i mod. C che per l'ingegnere capo rappresentano definitivo discarico, da potersi regolarmente produrre a rendiconto; c) nella colonna degli anticipi fatti ai funzionari dall'ingegnere capo (colonna 10) tutte le somme consegnate dal medesimo in contanti o mediante buoni di prelevamento diretto intestati ai funzionari stessi; d) nelle colonne dei reintegri (11 e 12) tutte le restituzioni, in numerario o in documenti giustificativi, fatte dai funzionari al capo dell'ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Approvazione del regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile. — Testo vigente | Portale Normativo