Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo II
Art. 22
In vigore dal 8 gen 1943
Una copia dell'elenco mod. C sarà restituita al funzionario pagatore, una allegata alla minuta del rendiconto e la terza allegata al rendiconto originale comprendente i titoli pagati.
Nel rendiconto sarà indicato l'importo complessivo dell'elenco mod. C, omettendo la descrizione delle singole partite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-22