Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo II
Art. 24
24 / 79In vigore dal 8 gen 1943
Alla fine dell'esercizio finanziario l'ufficio deve rimettere alla Regia tesoreria l'elenco generale degli ordini di accreditamento con l'indicazione delle somme erogate e delle somme rimaste disponibili su ciascun ordine.
Detto elenco, dopo le verifiche di controllo viene restituito dalla Tesoreria con la dichiarazione di concordanza.
I dati di questo elenco dovranno avere perfetta rispondenza con le risultanze del mod. E.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-24