Art. 8

In vigore dal 27 ott 1942
Il testo della prova di ricezione eseguita dal candidato dovrà, essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovrà risultare regolare. Il computo degli errori sarà fatto in conformità dei criteri che seguono tanto per la prova di telegrafia che per quella di telefonia: a) ogni segnale (lettera, cifra o segno di punteggiatura) ricevuto o trasmesso erroneamente conterà per un errore; b) se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono più errori, se ne conteranno sempre solo due; c) ogni parola omessa nella ricezione o nella trasmissione sarà calcolata come due errori. Le parole illeggibili saranno considerate come omesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-8

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Art. 8 Regolamento di applicazione della legge 6 febbraio 1942-XX, n. 128, concernente nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili. — Testo vigente | Portale Normativo