Art. 12
In vigore dal 27 ott 1942
La Commissione dispone di 30 voti per lo scritto e 30 per l'orale sulle materie di cultura tecnica e sui regolamenti e, quando ricorrono entrambe le prove, assegna un voto unico espresso dalla media in trentesimi delle due votazioni.
L'idoneità si consegue con voto non inferiore a 18/30. Per la geografia il voto è espresso in decimi o la idoneità si ottiene con 6/10.
Per la prova di ricezione radiotelegrafica, verranno assegnate le qualifiche di ottimo, buono, sufficiente, insufficiente per un numero di errori rispettivamente da O a 2, da 3 a 5, da 6 a 8, ed oltre gli 8.
Per la trasmissione telegrafica, la Commissione assegnerà le qualifiche ora menzionato in base alla velocità, alla correttezza nella formazione dei caratteri, alla distanza fra i segnali.
Per la trasmissione e ricezione telefonica il giudizio è espresso con le qualifiche di « idoneo » e « non idoneo ».
Sono esclusi dalle prove successive i candidati che in una prova qualsiasi non conseguono almeno la sufficienza o l'idoneità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-12