Art. 15
In vigore dal 27 ott 1942
In caso di smarrimento del certificato di abilitazione contemplato nel presente decreto, l'interessato che ne desidera la duplicazione dovrà rivolgere motivata istanza su carta legale al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, corredando l'istanza stessa di una fotografia a mezzo busto, senza cartoncino formato tessera, con la propria firma (nome, cognome e paternità), e di un atto notorio che attesti la perdita del certificato originale.
Inoltre dovrà unirsi alla domanda un vaglia postale per tasse e concessioni di L. 50 a favore del procuratore del Registro per pagamento della tassa di « duplicazione di certificato di abilitazione ai servizi radioelettrici ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 17 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte del conti, addì 8 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, foglio 28. - MANCINI
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-15