Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 27 ott 1942
Il testo della prova di ricezione eseguita dal candidato dovrà, essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovrà risultare regolare. Il computo degli errori sarà fatto in conformità dei criteri che seguono tanto per la prova di telegrafia che per quella di telefonia: a) ogni segnale (lettera, cifra o segno di punteggiatura) ricevuto o trasmesso erroneamente conterà per un errore; b) se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono più errori, se ne conteranno sempre solo due; c) ogni parola omessa nella ricezione o nella trasmissione sarà calcolata come due errori. Le parole illeggibili saranno considerate come omesse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-8