Art. 3
In vigore dal 27 ott 1942
Per l'ammissione alla sessione ordinaria gli aspiranti devono inoltrare al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, non oltre il 30 giugno, la domanda in carta legale, corredata dai documenti elencati nell'articolo successivo.
Per le sessioni straordinarie il termine utile per la presentazione dei documenti verrà in tempo debito fissato dall'Amministrazione postelegrafonica, che ne curerà altresì la divulgazione a mezzo dei dipendenti uffici.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica, ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Egli inoltre deve indicare:
a) a quale certificato aspira;
b) se e quale prova facoltativa desidera sostenere delle lingue estere previste dall';
c) in quale sede desidera sostenere la prova scritta;
d) il proprio domicilio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-3