Art. 2
In vigore dal 27 ott 1942
Agli esami indicati al precedente articolo sono ammessi gli aspiranti che sono in grado di esibire i documenti prescritti dal successivo .
Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-2