Art. 2

In vigore dal 27 ott 1942
Agli esami indicati al precedente articolo sono ammessi gli aspiranti che sono in grado di esibire i documenti prescritti dal successivo . Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo