Art. 1

In vigore dal 27 ott 1942
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto 9 settembre 1938-XVI, n. 1868, che ha reso esecutive nel Regno, Colonie e Possedimenti le norme del regolamento generale delle Radiocomunicazioni firmato al Cairo il 4 e 8 aprile 1938-XVI; Vista la legge 6 febbraio 1942-XX, n. 128; Visto l', nn. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Riconosciuta la necessità di emanare le norme di applicazione della legge su menzionata 6 febbraio 1942-XX, n. 128; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste dei telegrafi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Gli esami della sessione ordinaria per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili sono tenuti a cura dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e consistono, per i certificati di radiotelegrafista di prima e seconda classe, in un esame scritto, in prove pratiche e in un esame orale; per il certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista e per i certificati generale e limitato di radiotelefonista in prove pratiche e orali. L'esame scritto sarà tenuto prima delle altre prove, ogni anno nella seconda quindicina di settembre, in giorno ed ora da fissarsi di volta in volta tempestivamente, nelle sedi di Messina, Roma, La Spezia, Trieste, salva la facoltà dell'Amministrazione delle poste dei telegrafi di apportare varianti alle sedi ora designate, dandone comunicazione in tempo utile agli aspiranti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-1

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