Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 ott 1942
Agli esami indicati al precedente articolo sono ammessi gli aspiranti che sono in grado di esibire i documenti prescritti dal successivo . Sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-07-17;1003#art-2